Jobs Act autonomi: principali novità

Il Senato ha definitivamente ratificato il testo, già approvato dalla Camera il 09/03/2017, del Jobs Act autonomi che si propone di introdurre misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale. Il provvedimento pertanto è ora in attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, di seguito si analizzano sinteticamente le principali novità.

All’art.2 il Jobs Act autonomi sancisce espressamente l’estensione delle norme sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali anche ai casi in cui siano coinvolti liberi professionisti ( D.Lgs. 231/2002).

All’art.3   si  prevede poi che sono abusive e prive di effetto le clausole che attribuiscano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto o, nel caso di contratto avente ad oggetto una prestazione continuativa, di recedere da esso senza congruo preavviso, nonché le clausole mediante le quali le parti concordino termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data del ricevimento, da parte del committente, della fattura o della richiesta di pagamento. Inoltre si qualifica come “abusivo” il rifiuto del committente di stipulare il contratto in forma scritta.

Sempre all’art. 3 si prevede di estendere ai lavoratori autonomi, in quanto compatibile, la disciplina di tutela di cui all’art. 9 della L. 18/06/1998, n. 192, relativa all’abuso, da parte di una o più imprese, dello “stato di dipendenza economica” nel quale si trova un’impresa cliente o fornitrice. Tipici casi di abuso possono essere: rifiuto di vendere o di acquistare dal fornitore, imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente ed ingiustificatamente gravose o discriminatorie, o interruzione arbitraria delle relazioni commerciali.

All’art. 4 il testo prevede che i diritti di utilizzazione economica relativi ad apporti originali ed a invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto spettano al lavoratore autonomo, fatta salva l’ipotesi in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto e a tale scopo compensata.

L’art. 7  predispone che decorrere dal 1° luglio 2017, la DIS-COLL (prestazione di disoccupazione mensile in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015) diventa strutturale ed è riconosciuta oltre ai soggetti di cui al comma 1, dell’art. 15 d.lgs. 4 marzo 2015 n.22, agli assegnisti e ai dottorandi di ricerca con borsa di studio, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dalla stessa data. A decorrere dal 1°luglio 2017, per i collaboratori e gli assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonché per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, è dovuta un’aliquota contributiva pari allo 0,51 per cento.

L’art.8  prevede, modificando il comma 5 dell’art. 54 del T.U.I.R. e con decorrenza già per l’anno d’imposta  2016,   che sono escluse dal reddito imponibile ai fini IRPEF del lavoratore autonomo (e, di conseguenza,  dall’imponibile previdenziale):

  • tutte le spese relative all’esecuzione di un incaricoconferito e sostenute direttamente dal committente (ivi comprese pertanto – come già previsto a legislazione attualmente vigente – tutte le spese per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande acquistate, e sempre sostenute direttamente da parte del committente);
  • le spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande per l’esecuzione di un incarico, anche se sostenute dal lavoratore autonomo, purché addebitate analiticamente in capo al committente; per le altre spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, sostenute dal lavoratore autonomo, la deducibilità nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta, come previsto dall’art. 54, comma 5, del D.P.R. 917/1986.

All’art. 9 il Jobs Act autonomi propone la sostituzione  dell’attuale regime di deducibilità dalla base imponibile IRPEF di alcune spese inerenti alla formazione dei lavoratori autonomi con delle norme che consentano la deduzione sia di spese di formazione sia di altre tipologie di spese dei lavoratori autonomi. Si ricorda che il regime vigente (art. 54, comma 5, del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 917/1986) consente la deduzione per le spese di partecipazione a “convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale“, incluse quelle di viaggio e soggiorno, nella misura del 50% del loro ammontare. La disciplina proposta ammette invece:

  • entro il limite annuo di 5 mila Euro, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’autoimprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro
  • entro il limite annuo di 10 mila Euro, delle spese per la partecipazione a convegni, congressi e corsi di formazione e di aggiornamento professionale
  • delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze, e favorendo, allo stesso tempo, lo sviluppo del mercato assicurativo e la diffusione di tali forme assicurative, con un conseguente abbattimento dei costi per il lavoratore autonomo.

All’art. 12 si estende a tutti i lavoratori autonomi – sopprimendo, peraltro, ogni limite temporale – l’equiparazione alle piccole e medie imprese, ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali finanziati con i fondi    strutturali  europei.

L’art. 11  prevede l’emanazione di un futuro decreto legislativo, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori applicabili agli studi professionali, in base ai seguenti principi:

  • individuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a garantire la tutela della salute e sicurezza delle persone che svolgono attività lavorativa negli studi professionali, previa identificazione delle condizioni in presenza delle quali i rischi per la salute e sicurezza negli studi professionali siano da equiparare a quelli nelle abitazioni;
  • determinazione di misure tecniche ed amministrative di prevenzione compatibili con le caratteristiche gestionali ed organizzative degli studi professionali;
  • semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza negli studi professionali.

L’art. 12 prevede che le amministrazioni pubbliche promuovano, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici, nonché ai bandi per l’assegnazione di incarichi personali di consulenza o ricerca, in particolare favorendo l’accesso alle informazioni relative alle gare pubbliche. Inoltre si prevede di riconoscere ai soggetti che svolgano attività professionale, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, le possibilità, ai fini della partecipazione ai bandi e dell’assegnazione di incarichi e appalti privati:

  • di costituire reti di esercenti la professione e di partecipare (nella conseguente forma di reti miste) alle reti di imprese (di cui all’art. 3, commi 4-tere seguenti, del D.L. 5/2009), con accesso alle relative provvidenze in materia;
  • di costituire consorzi stabili professionali; di costituire associazioni temporanee professionali, secondo la disciplina, in quanto compatibile, sui raggruppamenti temporanei di operatori economici di cui all’art. 48 del D. Leg.vo 50/2016.

Gli articoli 13 e 14 predispongono una serie di tutele per i casi di infortunio, malattia, maternità.

Tutela della maternità e della paternità

per quanto concerne l’indennità di maternità spettante per i due mesi antecedenti la data del parto e per i tre mesi successivi essa andrà a coprire i periodi dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa. Tale previsione viene incontro alle esigenze delle lavoratrici autonome, costrette, nei periodi di astensione obbligatoria, a non emettere fattura pena la perdita dell’indennità di maternità. 

Gravidanza, malattia e infortunio del lavoratore autonomo

Il Jobs Act autonomi prevede che la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi che prestano la loro attività in via continuativa per il committente non determinino l’estinzione del rapporto di lavoro, la cui esecuzione, su richiesta del lavoratore, rimane sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni per anno solare, fatto salvo il venir meno dell’interesse del committente.  Infine, in caso di malattia o infortunio di gravità tale da impedire lo svolgimento dell’attività lavorativa per oltre sessanta giorni, il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi resta sospeso per l’intera durata della malattia o dell’infortunio, fino ad un massimo di due anni, decorsi i quali il lavoratore è tenuto a versare i contributi e i premi maturati durante il periodo di sospensione in un numero di rate mensili pari a tre volte i mesi di sospensione.

Congedo parentale

A decorrere dal 1 gennaio 2017, viene riconosciuto il diritto ad un trattamento economico per congedo parentale, per un periodo massimo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino, alle lavoratrici e ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, tenuti al versamento della contribuzione maggiorata. I trattamenti economici eventualmente fruiti in altra gestione o cassa previdenziale non possono complessivamente superare il limite di sei mesi.