Detassazione Premi di Risultato

La legge di Bilancio 2017 ha incrementato la misura detassabile dei c.d. Premi di Risultato e ampliato la platea dei lavoratori che potrebbero accedere alla disposizione agevolativa.

Già a partire dal 1° gennaio 2016 l’art. 1, cc. 182-190, legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di Stabilità 2016) ha decretato la stabilizzazione dei Premi di Risultato, dopo anni di alternanza in cui la detassazione della retribuzione cd. “premiale” era considerata una misura straordinaria.

Questa piccola riforma delle “retribuzioni premiali” interessa diverse componenti del reddito di lavoro dipendente, collegate dal fine di ridurre l’onere fiscale gravante sul lavoro subordinato, sia a favore dei dipendenti (soggetti ad una minor imposizione fiscale su alcune voci retributive) sia a favore dei datori di lavoro (per il risparmio degli oneri contributivi dovuti sulle retribuzioni).

Le nuove misure sui Premi di Risultato attribuiscono, inoltre, rilievo alla contrattazione collettiva aziendale o territoriale, le cui previsioni assumono un ruolo centrale nell’applicazione dei benefici.

Carico fiscale ridotto al 10% anche per la partecipazione agli utili d’impresa

Il sistema di tassazione agevolata del Premi di Risultato consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10% per i premi di produttività erogati dai datori di lavoro del settore privato.

Non mancano, tuttavia, elementi di novità tra i quali l’estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell’impresa da parte dei lavoratori.

L’agevolazione è riservata ai soli rapporti di lavoro subordinato instaurati con datori di lavoro del settore privato. Resta escluso tutto il pubblico impiego, a eccezione dei dipendenti di enti pubblici economici, in quanto tali enti non rientrano nella categoria di “amministrazione pubblica di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001”. Rientrano nell’ambito del settore privato anche gli enti privati che non svolgono attività commerciale.

Il presupposto soggettivo per l’accesso alla misura dei Premi di Risultato indicata richiede due requisiti essenziali:

  1. a) Requisito della tipologia di reddito

Il lavoratore destinatario va individuato sulla scorta dei criteri fiscali di individuazione del reddito di lavoro dipendente. Pertanto il riferimento è l’art. 49 Tuir , secondo il quale “sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”.

Sul punto, l’Agenzia delle Entrate ha escluso che l’agevolazione possa estendersi anche ad altre categorie di soggetti, quali i soggetti titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente di cui all’art. 50, co. 1, lett. c-bis, Tuir , come per esempio ai collaboratori coordinati e continuativi, agli amministratori di società, ai componenti di collegi e commissioni ecc.

  1. b) Requisito quantitativo del limite reddituale di euro 80.000

Il limite reddituale di euro 80.000 (nel 2016, il tetto di reddito era fissato a euro 50.000) deve essere calcolato tenendo conto dei redditi di lavoro dipendente conseguiti nell’anno precedente a quello di applicazione dell’agevolazione, anche se derivanti da più rapporti di lavoro, e deve comprendere anche le pensioni di ogni genere e gli assegni di cui all’art. 49, co. 2, Tuir, equiparate ai redditi da lavoro dipendente dal medesimo art. 49, Tuir .

Ai fini della verifica del limite, occorre considerare il reddito soggetto a tassazione ordinaria; conseguentemente restano esclusi eventuali redditi di lavoro assoggettati a tassazione separata.

Ammontare massimo dei premi agevolabili

Le retribuzioni premiali possono scontare l’imposta sostitutiva del 10% fino al limite di importo complessivo di euro 3.000 annui lordi, sia per i premi di risultato che per gli utili distribuiti ai dipendenti.

Nella ipotesi di erogazione sia di premi che di utili il limite va applicato alla somma delle due componenti e non è superabile neanche in presenza di più rapporti di lavoro. Il limite di euro 3.000 va inteso al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore, eventuali importi eccedenti sono assoggettati alla tassazione ordinaria.

  • Incremento del limite fino a euro 4.000

In entrambi i casi, il limite di euro 3.000 è elevabile a euro 4.000per le aziende che prevedono il coinvolgimento dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro.

La norma è orientata a incentivare schemi organizzativi della produzione e del lavoro finalizzati ad accrescere la motivazione del personale e a coinvolgerlo in modo attivo nei processi di innovazione, realizzando incrementi di efficienza, produttività e di miglioramento della qualità della vita e del lavoro.

Premi di risultato

Il premio di risultato agevolabile deve avere il carattere della variabilità in rapporto di incrementi (cd. indici incrementali) di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Per la definizione di tali indici il D.M. 25 marzo 2016 individua un elenco di criteri. La declinazione dei criteri è delegata alla contrattazione aziendale o territoriale.

Nello specifico, i contratti collettivi devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Questi possono consistere nell’aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell’orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati (art. 2, co. 2, D.M. 25 marzo 2016).

Partecipazione agli utili

La detassazione può essere applicata anche quando la retribuzione premiale è erogata sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.

Per somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell’art. 2102 c.c. Non si tratta, quindi, dell’attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale bensì della modalità di erogazione della retribuzione, secondo la quale il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione agli utili.

Ai sensi dell’art. 2102 c.c., la partecipazione agli utili spettante al prestatore di lavoro (art. 2554

c.c. ) è determinata in base agli utili netti dell’impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato (art. 2433 e ss. c.c.).

La partecipazione agli utili dell’impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all’agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione.

Contratto collettivo di secondo livello

Gli emolumenti premiali da sottoporre a imposta sostitutiva devono essere preventivamente inseriti in contratti collettivi aziendali o territoriali.

L’imposizione di tale vincolo comporta che le parti firmatarie del contratto abbiano il requisito della “rappresentatività comparata” e che il contratto derivi da accordi di secondo livello (territoriali o aziendali) escludendo da una parte gli accordi o contratti collettivi di livello nazionale e dall’altra gli accordi individuali o plurimi tra datore di lavoro e prestatori di lavoro.

Per poter beneficiare dell’imposta sostitutiva è altresì necessario che i contratti collettivi aziendali o territoriali, che prevedono l’erogazione di premi di risultato e di somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa, siano depositati presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale citato.