PRINCIPALI NOVITA’ AMMORTIZZATORI SOCIALI

Nel D.Lgs. 185/2016 all’art. 2 troviamo le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro. Quest’ultime, intergrando il D.Lgs 148/2015, mirano a garantire una maggiore flessibilità di accesso da parte dei datori di lavoro agli ammortizzatori sociali.

Nello specifico il decreto interviene sulle modalità operative per l’attuazione delle riduzioni dell’orario di lavoro o delle sospensioni che danno diritto di accesso alle prestazioni garantite dagli ammortizzatori sociali . L’art. 2 del D.Lgs 185/2016, recependo varie istanze di modifica in riferimento all’art. 15 comma 2 del D.Lgs 148/2015, che fissava il termine di presentazione della domanda telematica per il trattamento di integrazione salariale ordinaria (CIGO) entro 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, prevede ora un’estensione dei suddetti termini in presenza di eventi oggettivamente non evitabili (in particolare per quelli meteorologici) alla fine del mese successivo al verificarsi di tali eventi.

Per quanto concerne le richieste di CIGS le nuove disposizioni modificano il comma 2 dell’art.25 del D.Lgs 148/2015, prevedendo che la sospensione o la riduzione dell’orario lavorativo cosi come concordata tra le parti deve aver inizio entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali straordinarie, non si dovrà pertanto attendere il decorso dei 30 giorni prima di poter sospendere i lavoratori interessati come previsto dal D.Lgs 148/2015.

Il decreto correttivo integra inoltre le disposizioni dell’art. 41 del D.Lgs 148/2015 in tema di contratti di solidarietà c.d. “espansivi” introducendo il comma 3-bis, il quale stabilisce che i contratti di solidarietà c.d. “difensivi”(che prevedono una riduzione dell’orario di lavoro o di retribuzione al fine di evitare la riduzione del personale) possano essere trasformati in contratti di solidarietà “espansiva”, a condizione che la riduzione complessiva dell’orario di lavoro non sia superiore a quella già concordata.

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