Unioni civili: cosa cambia in materia di lavoro

È del 21 maggio scorso la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge sulle unioni civili, una delle leggi più discusse e dibattute degli ultimi anni. Ribattezzata “Legge Cirinnà” dal nome della senatrice proponente Domenica Cirinnà: l’iter di approvazione è stato accompagnato da un complesso lavorio parlamentare, clamore mediatico, e innumerevoli richiami all’Italia sul tema dei diritti civili da parte delle istituzioni europee. La Legge n. 76/2016, entrata in vigore il 05/06/2016, reca come titolo: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” ed entrerà in vigore dal 5 giugno prossimo.

La norma introduce due nuovi istituti che regolano giuridicamente i vincoli affettivi tra persone dello stesso sesso o unite da una convivenza, e sono, appunto:

  • Le unioni civili, disciplinata ai commi 1 – 35, art.1, è il riconoscimento giuridico della convivenza tra persone maggiorenni dello stesso sesso sulla base di un legame affettivo stabile che avviene mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile e in presenza di due testimoni. Da questa unione discendono obblighi di reciproca assistenza materiale e morale. Non sono richieste dalla legge le formalità previste dal codice civile in merito alle pubblicazioni a differenza del matrimonio.
  • La convivenza di fatto, disciplinata ai commi 36 – 65, art.1, è il riconoscimento giuridico del rapporto esistente tra due persone eterosessuali o omosessuali non unite né con il matrimonio né civilmente, ma legate da uno stabile legame affettivo dal quale discende comunque un obbligo di assistenza morale e materiale reciproca.

 

Per quanto concerne il primo istituto, le unioni civili, le principali conseguenze in materia di lavoro, assistenza, fisco e previdenza potrebbero essere:

  • Licenziamento illegittimo e conseguente nullità se intimato in concomitanza delle unioni civili;
  • Liquidazione del trattamento di fine rapporto e dell’eventuale indennità di mancato preavviso al coniuge superstite in caso di morte del prestatore di lavoro (art.2118 e 2120 c.c.);
  • Diritto ai permessi per assistenza al partner disabile e a congedi per gravi infermità (L. 104/1992);
  • Diritto di revoca al consenso alle clausole elastiche per assistere il partner affetto da patologie oncologiche;
  • Diritto ad un congedo assimilabile a quello matrimoniale di 15 gg con integrazione a carico dell’azienda;
  • Diritto a richiedere le detrazioni fiscali sull’imposta lorda, ove ne ricorrano le condizioni di legge;
  • Diritto a percepire assegni nucleo familiare;
  • Diritto a percepire assegni Inail o pensioni di reversibilità in caso di morte del pensionato o lavoratore assicurato;

Più blando il quadro normativo e delle tutele per le coppie nello stato di convivenza di fatto: trattandosi di un rapporto non formalizzato davanti ad un pubblico ufficiale, dal legame non sorge alcuno dei diritti di cui sopra in favore dei due partners. Un’ipotesi di tutela specifica, prevista al comma 46, art.1, della Legge 76/2016, stabilisce che al convivente di fatto spetti il diritto di partecipare agli utili dell’impresa familiare laddove presti servizio stabilmente all’interno dell’impresa dell’altro convivente. Tuttavia, la partecipazione agli utili è esclusa quando tra i conviventi esista un rapporto di lavoro subordinato o un legame societario.

Si fa osservare come il Legislatore abbia voluto sgombrare il campo da dubbi interpretativi: al fine di garantire l’effettività della tutela dei diritti, le disposizioni contenenti le parole “coniuge”, “coniugi”, “matrimonio” o termini equivalenti, ovunque ricorrano nelle leggi, atti aventi forza di legge, regolamenti, atti amministrativi, contratti collettivi, si applicano ad ognuna delle parti dell’unione civile, anche tra persone dello stesso sesso (comma 20, art.1), fermo restando che tali disposizioni non si applicano nè alle norme del C.C. non richiamate direttamente dalla Legge Cirinnà, né alle adozioni.

Il tema è certamente complesso perché coinvolge innumerevoli aspetti giuridici, economici e sociali, e perché implica uno dei cambiamenti più dirompenti della società civile italiana: occorrerà attendere futuri sviluppi normativi e circolari delle PP.AA. per avere un quadro della situazione più dettagliato.

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