Mobilità del management altamente qualificato extra-UE

Nell’attuale panorama economico le esigenze di internazionalizzazione e, ancor di più, il bisogno di condividere lavoro altamente qualificato all’interno di gruppi di aziende sono sempre più pressanti: dall’altro lato, però, la legislazione in materia di immigrazione risulta spesso farraginosa e non al passo con la velocità dell’economia globale.

Muoversi e lavorare in un paese dell’Unione Europea non rappresenta affatto un problema per un lavoratore comunitario: la libera circolazione delle persone è proprio uno dei presupposti su cui si basa la UE stessa. Tuttavia, la circolazione dei lavoratore altamente qualificato extra-UE non è così agevole e le procedure sono tutt’altro che snelle.

Per quanto riguarda la disciplina dei distacchi infragruppo, la norma di riferimento è il DLgs. 286/1988, in particolare, la procedura speciale di cui all’art. 27 c.1 lettera a. “Ingresso per lavoro in casi particolari” riguarda il lavoratore altamente qualificato, quali: dirigenti di società, lettori o professori universitari, traduttori, lavoratori dipendenti di società che devono svolgere la prestazione sul suolo italiano, personale artistico, atleti professionisti, giornalisti, ricercatori, lavoratori marittimi o personale viaggiante, etc.

Al lavoratore altamente qualificato proveniente da un paese extra-UE è consentito l’ingresso e il soggiorno in Italia per un periodo di 5 anni ma l’autorizzazione è subordinata al completamento di una procedura piuttosto rigida che può essere riassunta in tre grandi step.

La società che intende distaccare un proprio dipendente altamente qualificato in Italia per avviare il procedimento deve richiedere il nulla osta al Ministero dell’Interno facendo un’istanza attraverso il portale internet, dev’essere compilato un apposito modulo (modello D.) in cui sono riepilogati tutti i dati dei soggetti interessati dal distacco transnazionale (tipologia di lavoro, ccnl applicato, contratto di soggiorno offerto, sistemazione del lavoratore, etc…) e deve versare una marca da bollo digitale dell’importo di €16. Infine, la società deve dichiarare di essere in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi, e di non aver proceduto a licenziamenti o cassa integrazione nell’anno precedente la richiesta.

Una seconda fase si avvia attraverso la comunicazione (tramite pec o posta raccomandata) da parte dello Sportello Unico per l’immigrazione in cui l’amministrazione richiede la documentazione dettagliata circa: l’identità dei soggetti interessati nell’istanza, visura camerale, modello D, e tutti i documenti che dimostrino il legame societario tra l’azienda distaccante e distaccataria (lettera d’incarico, contratto di lavoro…) evidenziando anche la retribuzione ed eventuali integrazioni salariali previste per viaggi e alloggio. Tale documentazione dev’essere fornita ovviamente in lingua italiana, e può essere legalizzata attraverso traduzione giurata dalla rappresentanza consolare italiana del paese d’origine. Ricevuta la documentazione richiesta, lo Sportello per l’immigrazione avvia i controlli e richiede il parere della questura e alla direzione territoriale del lavoro per il rilascio del nulla osta.

L’ultima fase prevede il rilascio del visto di ingresso, la firma del contratto di soggiorno, con la contestuale richiesta del permesso di soggiorno da parte del lavoratore distaccato. Una volta ricevuto il nulla osta, il lavoratore altamente qualificato ha 6 mesi di tempo per il ritiro del visto. Entro 8 giorni dal primo ingresso in Italia il lavoratore deve richiedere un appuntamento presentandosi presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il suo nulla osta insieme al rappresentante legale della società per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e richiesta del permesso di soggiorno, che avviene tramite apposito kit da spedire tramite ufficio postale.

In conclusione, se da un lato è necessario regolare l’afflusso di lavoratori da paesi extra-UE anche al fine di garantire esigenze di pubblica sicurezza e regolazione del mercato del lavoro, dall’altro lato, la procedura risulta eccessivamente ingessata (specialmente nell’ultima fase) e questo può rappresentare un forte disincentivo per un’impresa che si muove in un mercato globale.

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