Dimissioni online: primi chiarimenti

Per semplificare gli ostacoli che sono stati riscontrati con il nuovo sistema di dimissioni online, il Ministero del Lavoro è intervenuto per cercare di dare risposta a diversi quesiti posti dai Consulenti del Lavoro con la Circolare n. 12/2016.

Una prima risposta è stata data nel caso in cui il lavoratore che si dimette non seguendo la procedura di dimissioni online, non si presenta più al lavoro: in questa situazione il rapporto non può considerarsi risolto. Il datore di lavoro dovrà contestare l’assenza ingiustificata e licenziare il dipendente, oltre che pagare il ticket licenziamento ed il lavoratore avrà diritto all’indennità di disoccupazione. La vecchia procedura in questi casi prevedeva che, in caso di mancata risposta, vigeva la regola del silenzio – assenso per rinunciare al posto.

Secondo il nuovo procedimento poi, le strade per dimettersi sono due: o attraverso la compilazione del modulo on line inserendo il Pin personale che rilascia l’INPS o rivolgendosi ad un patronato, o ad un sindacato o ad un ente bilaterale, che provvederà alla comunicazione delle dimissioni per conto del lavoratore.

Un’altra risposta è stata data in riguardo alla data di decorrenza delle dimissioni e la circolare ha affermato che “il modello riguarda la manifestazione della volontà di dimettersi; la data di effettiva conclusione del rapporto di lavoro sarà rilevata dalla comunicazione di cessazione che il datore deve inviare entro 5 giorni”.

Nella circolare sono altresì illustrate, nel dettaglio, le modalità di compilazione del modello telematico che sarà disponibile sul sito del Ministero del Lavoro: www.lavoro.gov.it e che sarà utilizzabile sia dai lavoratori, che dovranno munirsi del PIN INPS dispositivo, che dai soggetti che la disposizione individua come intermediari, che dovranno essere registrati sul portale Cliclavoro come “Operatori”.

Il modulo si compone di 5 (cinque) sezioni:

– una relativa ai dati identificativi del lavoratore;

– una relativa ai dati identificativi del datore di lavoro;

– una relativa ai dati identificativi del rapporto di lavoro dal quale si intende recedere;

– una relativa ai dati identificativi della comunicazione, indicando, nel caso di dimissioni o risoluzione consensuale, la data di decorrenza delle stesse;

– una relativa ai dati identificativi del soggetto abilitato nonché ai dati rilasciati dal sistema al fine di identificare in maniera univoca e non alterabile il modulo: il codice identificativo del modulo e la data certa di trasmissione.

La data di trasmissione risulta essere di estrema importanza anche perché permette al Sistema di “controllare” il termine dei 7 giorni, entro il quale il lavoratore può revocare le dimissioni online. In riferimento a ciò, la circolare afferma che la data che deve essere evidenziata al punto 4 risulta essere quella immediatamente successiva all’ultimo giorno di lavoro, che corrisponderebbe al “primo giorno di non lavoro”. Così, se ad esempio un dipendente decide di lavorare fino a g. 15, nel campo inerente la data di decorrenza delle dimissioni online, deve indicare g. 16.

Una volta completata la compilazione, il modulo viene inviato all’indirizzo di posta elettronica (anche certificata) del datore di lavoro rendendo così le dimissioni online valide.

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