Lavoro flessibile: le ultime novità
Il 28 gennaio scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato un disegno di legge contenente, tra le altre cose, importanti novità in materia di lavoro flessibile. Tali novità riguardano quei lavoratori che, pur non svolgendo la propria attività all’interno dell’azienda, sono titolari di un normale rapporto di lavoro subordinato: il cd. “telelavoro”.
Riprendendo il comunicato stampa del Governo, esso consiste: “non in una nuova tipologia contrattuale, ma in una modalità flessibile di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato quanto ai luoghi e ai tempi di lavoro finalizzata a regolare forme innovative di organizzazione del lavoro, agevolando così la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.”
Ad oggi, per il telelavoro manca ancora una disciplina organica nell’ordinamento italiano: essa è contenuta principalmente dall’accordo interconfederale del 9 giugno 2004, quindi, una fonte privatistica e non legislativa.
Per attivare un telelavoro è necessario che esista un accordo scritto tra l’azienda ed il lavoratore. Nell’accordo devono essere previste le modalità di esecuzione della prestazione, i tempi di riposo del lavoratore, le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte del datore: quest’ultimo deve avvenire compatibilmente con la disciplina dell’art.4 L.300/1970, in materia di controllo a distanza.
Tali accordi possono essere sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato: in caso esista un termine, è data possibilità alle parti di recedere prima della scadenza solo per motivi di carattere oggettivo. Laddove l’accordo sia a tempo indeterminato, il recesso è possibile in ogni momento ma rimane un obbligo di preavviso di trenta giorni. Tuttavia, se è in atto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, alle parti sembrerebbe consentito di fissare solo un periodo predeterminato di lavoro flessibile.
Il trattamento economico e normativo del dipendente in telelavoro non può comunque essere inferiore a quello applicato agli altri dipendenti che svolgono le stesse mansioni all’interno dei locali aziendali. Il datore, in ogni caso, deve fornire tali dotazioni tecnologiche ed è responsabile della sicurezza e del corretto funzionamento degli stessi.
L’intento del provvedimento del Governo è quello di dare una regolazione più ampia a questa tipologia di esecuzione del lavoro: con il ricorso agli strumenti tecnologici è ormai possibile rendere la prestazione di lavoro anche a distanza, consentendo maggiore flessibilità, migliore produttività e conciliazione dei tempi di vita e lavoro.