SGRAVIO CONTRIBUTIVO TRIENNALE E CUMULABILITA’ CON ALTRI INCENTIVI

Con la recente circolare n.178 del 3 novembre scorso, l’INPS ha chiarito il rapporto tra lo sgravio contributivo triennale disciplinato dalla legge 190/2014 con tutti gli altri incentivi previsti dalle attuali normative.

L’Inps afferma la non cumulabilità dello sgravio contributivo triennale (ex art.1 l. 190/2014)  ed il bonus assunzioni previsto dalla legge Fornero, facendo leva su quanto affermato dalla legge del 2014 secondo cui l’importo da porre a conguaglio nel flusso Uniemens non è compatibile con “ altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.

Quindi, alla luce di quanto sopra dichiarato, risulta che lo sgravio contributivo non sia cumulabile con l’incentivo inerente all’assunzione di lavoratori over 50 (disoccupati da oltre 12 mesi) e di donne prive di impiego da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate o provenienti da un ambiente caratterizzato da una forte disparità di genere (ex art.4 legge 92/2012).

In concreto, se un datore decidesse di assumere un lavoratore con più di 50 anni (ovvero di donne disoccupate da oltre 6 mesi), non potrà usufruire di entrambi gli incentivi. Nulla toglie al datore di lavoro, però, di godere dei contribuiti contemplati dalla legge Fornero fino al 50% per poi chiedere il riconoscimento dello sgravio triennale per l’assunzione a tempo indeterminato.

In quest’ultima ipotesi è necessario che il lavoratore over 50 sia disoccupato da oltre un anno, che la donna residente in aree svantaggiate sia inoccupata da almeno sei mesi, che la donna over 50 (non residente in aree svantaggiate) sia disoccupata da almeno 24 mesi, che il nuovo lavoratore assunto non sia stato titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti.

Si precisa inoltre che anche per i casi di assunzione di lavoratori iscritti in liste di mobilità, vige il principio di incumulabilità e dunque il datore ha la possibilità di decidere quale beneficio applicare, tenendo ben presente che una volta applicato un determinato regime non è assolutamente possibile optare per un altro.

Un diverso discorso può essere fatto per quegli incentivi di carattere economico (come Garanzia Giovani) per cui tale esonero risulta cumulabile.

Il datore di lavoro che decide di assumere a tempo indeterminato un lavoratore assunto con garanzia giovani (in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 della legge n.190/2014) potrà cumulare i benefici con un risparmio massimo di 30.180 euro in tre mesi.

Per la richiesta della fruizione dell’incentivo di natura economica e parallelamente di quello dell’esonero triennale, è opportuno che il datore inoltri la richiesta di attribuzione di autorizzazione “5T” sullo spazio “contatti” del cassetto previdenziale aziende del sito INPS.

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