News sugli sgravi contributivi triennali

La circolare Inps n.178 del 3/11/2015 ha fornito ulteriori chiarimenti circa l’applicazione degli sgravi contributivi triennali introdotti dalla Legge di Stabilità 2015 (art.1, c.118, L.190/2014). Potranno usufruire degli sgravi contributivi triennali i datori di lavoro che, pur non essendo pubbliche amministrazioni (si veda la definizione all’art.1, c.2, D.lgs. 165/2001), sono tenuti agli obblighi contributivi nei confronti delle casse gestione dipendenti pubblici: sia che esse rientrino nel regime dell’assicurazione generale obbligatoria (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) sia che rientrino in regimi sostitutivi (INPGI).

Occorre sinteticamente ricordare alcuni punti:

  • Gli sgravi contributivi triennali spettano in caso di nuove assunzioni a tempo indeterminato nel periodo compreso tra il 1 gennaio e 31 dicembre 2015, l’incentivo è pari all’ammontare dei contributi a carico dell’azienda nel limite massimo di un importo di € 8.060 annui, per una durata di 36 mesi dalla data di assunzione.
  • L’esonero non spetta nei casi di: lavoro domestico, contratti di apprendistato e laddove vi sia già stato, nei sei mesi precedenti all’entrata in vigore della Legge di Stabilità, un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il dipendete e l’azienda o una società controllata o collegata.
  • La circolare 17/2015 Inps aveva stabilito che lo sgravio spettasse a tutti i datori di lavoro privati: sia imprenditori (così come previsto all’art.2082 c.c.), sia datori di lavoro non imprenditori (es. associazioni culturali, partiti politici, sindacati, associazioni di volontariato, etc…)

La circolare n.178 ha quindi voluto fornire indicazioni per quei datori di lavoro che, nonostante la natura giuridica privata, sono tenuti al versamento contributivo nei confronti delle casse per la gestione dei pubblici dipendenti. Anche queste aziende potranno beneficiare degli sgravi triennali contenuti nella norma.

Restano tuttavia esclusi dall’applicazione dei benefici tutti i soggetti che rientrano propriamente nel novero delle pubbliche amministrazioni: amministrazioni dello Stato e amministrazioni autonome dello Stato, Regioni, Province, Comuni, istituzioni universitarie, Camere di commercio, Enti pubblici non economici.

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