Il regime fiscale dei rimborsi chilometrici
La recente risoluzione 92/E del 31 ottobre 2015 ha fornito nuovi chiarimenti circa il regime fiscale dei rimborsi chilometrici.
L’agenzia delle entrate ha innanzitutto precisato che per le trasferte fuori dal comune, l’imposizione fiscale varia a seconda del tipo di rimborso chilometrico (misto, analitico o forfettario), e non è possibile adoperare altri sistemi di calcolo degli importi che vanno a formare il reddito oltre a quelli già previsti nell’articolo 51 comma 5 del T.U.I.R.
L’agenzia ha inoltre chiarito che: le indennità o rimborsi chilometrici di spese per le trasferte nell’ambito del territorio comunale concorrono alla formazione del reddito se comprovate da documentazione proveniente dal vettore. Relativamente ai rimborsi chilometrici erogati per prestazioni effettuate al di fuori del comune di lavoro, essi sono esentati da imposte: tuttavia, in fase di erogazione del rimborso, esso dev’essere calcolato con riferimento alle tabelle chilometriche A.C.I. che tengono in considerazione la distanza del percorso, il tipo di mezzo e costo chilometrico.
Nel caso in esame, l’Agenzia ha individuato due ipotesi che devono essere trattate in modo differente:
- Se il percorso del lavoratore per recarsi dalla propria residenza al luogo della missione risulti inferiore al percorso dalla sede di lavoro, sulla base delle tabelle A.C.I., al lavoratore spetterà un rimborso chilometrico di minore entità ma sarà esente da prelievo.
- Se il percorso del lavoratore per recarsi dalla propria residenza al luogo della missione risulti maggiore al percorso dalla sede di lavoro, sempre sulla base delle tabelle A.C.I. sarà erogato un rimborso di importo più elevato. La differenza tra l’importo teorico A.C.I. e quello effettivamente erogato andrà a formare reddito e sarà imponibile a tutti gli effetti.