CONGEDO PARENTALE: CUMULABILITÀ CON ALTRI PERMESSI A FRUIZIONE ORARIA

Il D.Lgs. 80/2015, contenente la disciplina sulle nuove misure in tema di conciliazione vita-lavoro previste dal Jobs Act, è andato a modificare il T.U. sulla Maternità introducendo la possibilità per i genitori lavoratori dipendenti di fruire del congedo parentale, oltre che su base mensile o giornaliera, anche su base oraria.

In sintesi, il decreto in commento stabilisce che i lavoratori possano fruire del congedo parentale ad ore in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadri-settimanale o mensile precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo stesso. Le domande di congedo parentale dovranno essere inoltrate mediante apposita procedura telematica come da circolare INPS n. 152/2015.

L’INPS è intervenuto sia con la circolare di cui sopra che con un successivo messaggio (n. 6704/2015) fornendo chiarimenti circa la cumulabilità o meno di tale congedo parentale con gli altri permessi o riposi disciplinati nel nostro ordinamento. L’Istituto ha sottolineato che il congedo parentale ad ore non è cumulabile con gli altri permessi di cui al D.Lgs. 151/2001. A titolo esemplificativo, non sono cumulabili i riposi orari per allattamento (artt. 39 e 40 D.Lgs. 151/2015), i riposi orari giornalieri per i figli con disabilità grave che possono essere richiesti in alternativa al prolungamento del congedo parentale (ex artt. 33 e 42 D.Lgs. 151/2015) o gli ulteriori periodi di congedo parentale a ore richiesto per un diverso figlio. I casi di incumulabilità elencati non troveranno applicazione nella sola ipotesi in cui la contrattazione collettiva (anche aziendale) regolamenti nel dettaglio la disciplina del congedo parentale ad ore andando ad individuare anche i criteri di cumulabilità che differiscono da quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Diversamente da quanto detto sopra, il congedo ad ore è invece cumulabile con i permessi o i riposi disciplinati da provvedimenti diversi dal D.Lgs. 151/2001, come ad esempio i permessi orari riconosciuti al fine di assistere familiari in condizione di disabilità grave, anche minori, di cui all’art. 33, co. 3, Legge 104/1992.

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