JOB ACT: PART-TIME E LAVORO INTERMITTENTE

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Il D.lgs. 81/2015 sul riordino delle tipologie contrattuali è intervenuto sulla disciplina dei contratti part-time e del lavoro intermittente.

Part-time. Le principali novità in tema di lavoro part-time sono l’abrogazione del D.lgs. 61/2000 e l’unificazione della disciplina del settore pubblico a quella del settore privato. Nel nuovo testo di legge non viene più fatta la distinzione tra part-time verticale, orizzontale e misto e viene demandata alla contrattazione collettiva la disciplina delle clausole elastiche ovvero:

– le condizione in presenza delle quali il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione lavorativa e variare in aumento la durata della stessa;

– limiti massimi di variabilità in aumento della prestazione lavorativa;

– condizione e modalità per modificare o eliminare le clausole flessibili ed elastiche.

Viene introdotta una disciplina generale del lavoro supplementare applicabile nei casi in cui non sia disciplinato dai contratti collettivi. Secondo la regola generale il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare nel limite del 25% dell’orario di lavoro settimanale, da retribuirsi con una maggiorazione pari al 15% della retribuzione oraria globale di fatto.

Lavoro intermittente. Il legislatore è intervenuto nell’ambito del lavoro intermittente senza però modificare i presupposti e i limiti di utilizzo ovvero:

  • il contratto di lavoro intermittente può essere concluso con soggetti di età superiore a 55 anni e con meno di 24 anni di età;
  • è ammesso per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate di effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari (fatta eccezione per il settore del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo) ed in caso di superamento di tale periodo il rapporto di lavoro si trasforma a tempo pieno e indeterminato.

Il legislatore ha nuovamente ribadito che le condizioni di utilizzo dovranno essere determinate dai contratti collettivi e in assenza di intervento si dovrà fare riferimento ad un decreto ministeriale che, ad oggi, non è stato ancora emanato.