JOBS ACT: CONCILIAZIONE VITA-LAVORO

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Il D.lgs. n. 80/2015, in vigore da 25 giugno 2015, ha introdotto importanti misure volte a rafforzare le tutele riconosciute ai genitori, sia naturali che adottivo o affidatari, al fine di conciliare le esigenze di cura, di vita e di lavoro. Il decreto ha inoltre introdotto incentivi a favore dell’utilizzo del telelavoro e un congedo per le donne vittime di violenza di genere che partecipano a corsi di protezione.

Questi ultimi due aspetti (telelavoro e violenza) trovano la loro fonte normativa nel D.lgs. n. 80/2015 mentre le altre novità introdotte vanno a modificare ed integrare il D.lgs. 151/2001 (T.U. maternità/paternità).

 

Congedo obbligatorio. La prima novità riguarda i parti prematuri ovvero quelli avvenuti prima dell’inizio del congedo obbligatorio. Il nuovo art. 16 del D.lgs. 151/2001 al comma d) prevede che le giornate non fruite del congedo obbligatorio, ricalcolato sulla base della data effettiva del parto, si devono aggiungere al periodo di congedo calcolato sulla base del parto presunto, anche qualora la somma dei due periodi superi il limite complessivo di cinque mesi.

È stata introdotta, inoltre, la possibilità per la madre di sospendere il congedo di maternità obbligatorio, riprendendo quindi l’attività lavorativa, in caso di ricovero del neonato e completarne la fruizione al termine della degenza ospedaliera.

 

Congedo parentale. È stata prolungata fino al dodicesimo anno di vita del bambino o d’ingresso in famiglia del minore, in caso di affidamento o adozione, la possibilità di fruire dei congedi parentali ex art. 32 T.U. sulla maternità. Sono stati introdotti dei miglioramenti anche dal punto di vista economico: l’indennità pari al 30% della retribuzione spetta sino al sesto anno di vita del bambino, anziché siano al terzo anno. Dai 6 ai 12 anni il congedo è generalmente non retribuito; solo nel caso in cui il richiedente abbia un reddito inferiore ai parametri stabiliti, l’indennità di cui sopra è estesa fino all’ottavo anno di vita del bambino. Tali disposizioni verranno applicate in via sperimentale per il solo anno 2015. Il riconoscimento per gli anni successivi è subordinato all’entrata in vigore di decreti legislativi che individuino adeguata copertura finanziaria.

 

Lavoro notturno. L’art. 11 del D.lgs. 80/2015 è andato a modificare l’art. 53 del T.U. sulla maternità nonché il D.lgs. 66/2003 in materia di orario di lavoro estendendo ai genitori adottivi o affidatari i divieti in materia di lavoro notturno per i primi tre anni di ingresso in famiglia del minore e, comunque, non oltre il dodicesimo anno di età del bambino.

 

Lavoratori autonomi. Sono state introdotte delle novità in materia di tutela della genitorialità dei lavoratori autonomi. Nello specifico, è stata prevista la possibilità di fruire dell’indennità di maternità per i lavoratori e le lavoratrici iscritti alla gestione separata INPS o ad altra forma di previdenza obbligatoria anche in caso di adozione o affidamento, per i 5 mesi successivi all’ingresso del minore in famiglia. È stato inoltre esteso al padre libero professionista, iscritto a una forma di previdenza obbligatoria, il diritto all’indennità di maternità in caso di morte, grave infermità o abbandono da parte della madre, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre, per il periodo residuo che sarebbe spettato alla madre.

 

Telelavoro. I datori di lavoro che, attraverso specifici accordi collettivi anche di secondo livello, facciano ricorso all’istituto del telelavoro per esigenze legate alle cure parentali, possono escludere i lavoratori interessati dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di particolari normative e istituti.

 

Altri diritti. L’art. 24 del decreto in commento ha introdotto un congedo a favore delle donne vittime di violenza di genere ed inserite in percorsi di protezione debitamente certificati.  È prevista, quindi, la possibilità per le lavoratrici dipendenti (sia del settore pubblico che privato), nonché per le lavoratrici titolari di rapporti di collaborazione, che partecipano a tali percorsi, di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi, continuando a percepire la retribuzione e gli altri istituti connessi.