I NUOVI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E SOMMINISTRAZIONE

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Il D.lgs. 81/2015 sul riordino dei contratti di lavoro ha introdotto delle modifiche alla disciplina dei contratti a termine e della somministrazione di lavoro.

Gli artt. 19 e ss. del Capo III del citato decreto disciplinano i contratti a tempo determinato.

Durata del contratto: la durata massima del rapporto rimane invariata, ovvero 36 mesi.  Nel computo dei 36 mesi si considerano i rapporti a tempo determinato intercorsi tra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore per effetto di una successione di contratti, compresi i rapporti in somministrazione, conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale (operai, impiegati e quadri). Nella precedente disciplina si face invece riferimento a “qualunque mansione”.

Proroga: è stata confermata la possibilità, in suddetto arco temporale, di prorogare il contratto per un massimo di 5 volte. Il legislatore ha eliminato la disposizione di cui al comma 1 dell’art. 4 del D.lgs. n. 368/2001 ovvero che la proroga si riferisse alla stessa attività lavorativa oggetto del contratto stipulato.

Successione di contratti: in caso di successione di contratti, tra un contratto e un altro deve trascorrere un periodo di almeno 10 giorni, per contratti di durata inferiore a 6 mesi, ovvero 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi. Il mancato rispetto di tali limiti determina la trasformazione a tempo indeterminato del secondo contratto, fatte salvo le specifiche ipotesi individuate dalla legge.

Contingentamento: sono stati confermati i limiti alle assunzioni a tempo determinato previsti dalla vecchia normativa. Fatto salvo quanto previsto dai contratti collettivi e le specifiche esclusioni di cui all’art. 23, commi 2 e 3 del decreto in commento, è possibile assumere lavoratori a termine nel limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell’anno di assunzione, con arrotondamento del decimale all’unità superiore se uguale o superiore a 0,5. Qualora le aziende non rispettino il detta previsione è prevista l’applicazione di una sanzione rapportata al numero di lavoratori assunti in violazione del limite percentuale.

Divieti: viene riproposta la disciplina di cui al precedente art. 3 del D.lgs. n. 368/2001. Non è ammessa la possibilità di stipulare contratti a termine nelle seguenti ipotesi:

– sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;

– nelle unità produttive interessate da licenziamenti collettivi, sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario, in regime di cassa integrazione guadagni, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato. Non è più prevista la possibilità di derogare a tale divieto mediante la stipula di accordi sindacali;

– datori di lavoro che non abbiano effettuato la valutazione del rischi.

Per quanto concerne invece i rapporti di somministrazione, il D.lgs. 81/2015 ne ha liberalizzato l’utilizzo presso qualsiasi azienda, indipendentemente dal settore di riferimento, e per lo svolgimento di qualunque mansione. L’unico limite da rispettare è il limite numerico del 20% degli occupati a tempo indeterminato presenti in azienda, salvo diversa disposizione dei contratti collettivi. Sotto il profilo sanzionatorio, con riferimento ai rapporti stipulati con finalità elusive è prevista l’applicazione di un’ammenda pari a 20 euro con riferimento a ciascun lavoratore coinvolto e per ogni giorno di somministrazione.