Nuovi adempimenti per il distacco del personale all’estero

Tra le novità introdotte dal d.lgs. 136/2016, in attuazione della direttiva europea 67/2014 relativa al distacco dei lavoratori nei Paesi UE, è opportuno ricordarne alcune in tema di obblighi e sanzioni a carico delle aziende.

Per l’impresa distaccante esiste obbligo di comunicare il distacco del lavoratore almeno 24 ore prima dell’inizio di tale evento, tra le informazioni che devono essere inserite: dati identificativi dell’impresa distaccante e dell’impresa distaccataria, numero e generalità dei lavoratori in distacco, luogo, data di inizio e fine, generalità del referente per il distacco.

L’articolo 10 del presente decreto dispone che l’impresa distaccante debba nominare un proprio referente, che può essere anche un professionista, responsabile di inviare e ricevere i documenti riguardanti il distacco, inoltre, dev’essere dotato di poteri di rappresentanza nelle trattative sindacali nelle sedi aziendali o territoriali. Tale referente dovrà essere domiciliato in Italia, altrimenti il Legislatore considererà l’indirizzo dove insiste la sede legale della Società distaccante.

Tra gli obblighi introdotti all’art. 12 nel decreto, è utile richiamare:

– Obbligo di conservazione di copie in lingua italiana dei contratti di lavoro, prospetti paga, documentazione comprovante pagamento delle retribuzioni, certificati relativi alla sicurezza sociale, fino a due anni dalla cessazione;
– La violazione degli obblighi previsti all’articolo 10 è punita con una sanzione tra 100 e 500 € per ogni lavoratore interessato;
– La mancata conservazione della documentazione per il biennio dalla data di cessazione del distacco è punita per ogni lavoratore interessato con una sanzione pecuniaria tra i 300 e 500 €.
– La mancata nomina del referente è punita con una sanzione pecuniaria compresa tra i 2000 e 6000 €.
Le sanzioni non possono comunque superare i 150.000,00 €

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