Assegno di ricollocazione: al via le domande
L’ANPAL con la delibera n. 3/2018 ha reso note le regole per la fruizione dell’assegno di ricollocazione, entrato ufficialmente a regime lo scorso 14 maggio.
L’assegno di ricollocazione è uno strumento introdotto dal Job Act sul riordino delle disposizioni in materia di servizi per il lavoro per le politiche attive del lavoro (D.Lgs. n. 150/2015) volto ad agevolare la ricerca attiva di lavoro da parte dei disoccupati. Nello specifico, l’assegno di ricollocazione non è una somma di denaro destinata alla persona ma verrà erogato direttamente agli Enti quali centri per l’impiego, le Agenzie del Lavoro e gli altri Enti accreditati che, attraverso programmi personalizzati, forniscono assistenza alle persone nella ricerca di nuove opportunità di impiego che più si adattino ai singoli profili.
I soggetti cui è rivolto l’assegno di ricollocazione sono:
- i disoccupati percettori della NASpI la cui durata di disoccupazione eccede i quattro mesi;
- i beneficiari del Reddito di Inclusione per i quali il progetto personalizzato preveda la stipula del patto di servizio di cui all’articolo 20 del D.Lgs. n. 150/2015;
- i lavoratori coinvolti nell’accordo di ricollocazione di cui all’articolo 24-bis del D.Lgs. n. 148/2015.
L’importo riconosciuto varia da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5.000 euro, a seconda del tipo di contratto alla base del rapporto di lavoro e del grado di difficoltà per ricollocare la persona disoccupata (profilo di occupabilità):
Tipologia contrattuale | Valore minimo AdR | Valore massimo AdR |
Contratto a tempo indeterminato (compreso apprendistato) | 1000 euro | 5000 euro |
Contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi | 500 euro | 2500 euro |
Contratto a termine compreso superiore o uguale a 3 mesi e fino a 6 mesi (*) | 250 euro | 1250 euro |
(*) Solo per le Regioni “meno sviluppate”
L’assegno deve essere richiesto direttamente dalla persona interessata, online sul portale dell’Anpal o presso un Centro per l’impiego, mentre il Centro cui il soggetto si è rivolto potrà incassarne il relativo importo solo se l’attività di assistenza alla ricollocazione si conclude con un successo occupazionale ovvero un’assunzione a tempo indeterminato (anche apprendistato) o un contratto a tempo determinato di almeno 6 mesi (fatta eccezione per le Regioni “meno sviluppate). Il risultato occupazionale è riconosciuto anche nel caso di contratto part-time, purché venga coperto almeno il 50% dell’ orario di lavoro. (*) Solo per le Regioni “meno sviluppate”