POLITICHE DI USCITA DAL LAVORO – RICAMBIO GENERAZIONALE ALLA LUCE DELLE NOVITA’ 2019

 

Il Governo affronta con decisione la problematica del ricambio generazionale. Ricordiamo in passato altri interventi, con alterne (!) fortune, ma in realtà sono veramente pochi quelli che hanno centrato l’obiettivo.

Con questa nostra riflessione, vogliamo riepilogare gli strumenti, sia in uscita che in entrata a disposizione dell’imprenditore per agevolare il ricambio generazionale e al contempo, (perché no!), abbattere i costi del lavoro.

Quota 100, opzione donna, APE sociale ed ancora pace contributiva e assegno dei fondi di solidarietà bilaterali, riusciranno a rispondere all’esigenza di un mercato che richiede con sempre più insistenza interventi risolutivi in tal senso?

Noi registriamo comunque la volontà e l’impegno del legislatore, già dopo aver varato il “pacchetto previdenza” introdotto dalla Legge di Bilancio 2017.

Di seguito ricapitoliamo le principali misure di uscita anticipata dal mondo del lavoro:

QUOTA 100

Con quota 100, valido in via sperimentale per il triennio 2019-2021, si anticipa la possibilità di conseguire il diritto alla pensione al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di un’anzianità contributiva minima di 38 anni (la sommatoria infatti ci porta alla fatidica “quota 100!”).

Il testo del decreto non prevede ricalcoli particolari per chi opziona l’uscita anticipata.

Con quota 100, ovviamente, essendo rimaste in vigore le pensioni di vecchiaia e quella anticipata (ex anzianità), qualora l’assicurato proseguisse a contribuire, il montante contributivo continuerebbe a crescere assicurando alla fine una pensione più alta.

OPZIONE DONNA

Si tratta di un regime agevolato pensionistico introdotto dalla Legge Maroni (243/2004) e prorogato da tutti i governi successivi. E’ riconosciuto nei confronti delle lavoratrici dipendenti nate entro il 31/12/1960 (se autonome un anno in più) che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi. Consente di anticipare l’età di uscita dal lavoro di qualche anno, a patto di accettare una decurtazione variabile in una forbice stimata tra il 20% e il 40% dovuta al totale calcolo dell’assegno con il sistema contributivo. Tanto il requisito anagrafico che quello contributivo, vanno maturati entro il 31/12/2018.

APE AZIENDALE

Intervento ancora in vigore per tutto l’anno 2019. Con questo provvedimento si è cercato di dare una maggiore flessibilità in uscita a quelle aziende che hanno in corso un processo di ristrutturazione aziendale o che sono in condizioni di esubero per crisi aziendale.

Il requisito anagrafico è di 63 anni di età, quello contributivo di 20 anni ed aver maturato un importo di pensione pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo.

L’anticipo sarà di non più di 3 anni e 7 mesi rispetto alla data di maturazione ordinaria del diritto alla pensione.

L’azienda si impegna a versare un contributo all’Inps, calcolato sull’ultima RAL moltiplicato gli anni di anticipo, che va ad incrementare il montante contributivo del lavoratore. Al contempo, l’importo dell’assegno mensile a favore del dipendente (assegno di accompagnamento alla pensione) sarà finanziato da un istituto bancario fino al maturare del requisito pensionistico. Una volta acquisito il diritto alla pensione, sarà cura dell’Inps, effettuare delle trattenute sulla pensione stessa al fine di rimborsare il finanziamento concesso dall’Istituto bancario ed i relativi oneri.

APE SOCIALE

Provvedimento prorogato a tutto l’anno 2019, che prevede l’uscita flessibile dal lavoro e l’accesso anticipato alla pensione.

Il requisito anagrafico è di 63 anni di età e quello contributivo di almeno 30 anni; aver concluso di godere da almeno 3 mesi della prestazione di disoccupazione, (oppure assistere un parente ai sensi dell’art. 3 c. 3 della Legge 104/92).

Spetta, inoltre, a coloro che abbiano un’invalidità almeno del 74% e un’anzianità contributiva di almeno 30 anni.

PACE CONTRIBUTIVA

Forma di riscatto innovativa e volontaria da parte dei lavoratori, prevista sperimentalmente per il triennio 2019-2021, dei periodi contributivi non coperti. Intervento valido solo per coloro che non abbiano anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996. Altra novità è rappresentata dalla detraibilità fiscale al 50% dell’onere sostenuto.

Per i lavoratori del settore privato l’onere del riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro destinando i premi di produzione. Particolare attenzione a questo punto. Il legislatore, slegando tale premialità dalla normativa del premio di risultato ed ancora, richiamando, dal punto di vista della tassazione in capo al dipendente, l’assoggettabilità alle somme di cui all’art. 51 c.2 lettera a) del TUIR, ci porta alla conclusione che tali importi sono sganciati dal risultato (e quindi niente incrementabilità, variabilità, efficienza, ecc.) ma soprattutto se il lavoratore destina quest’importo alla cd “pace Contributiva” può godere dell’esenzione fiscale, paragonandolo ad un versamento

di “contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro”.

 

FONDI DI SOLIDARIETA’ BILATERALI

L’art. 22 del D.L. 28 gennaio 2019 prevede che i fondi di solidarietà bilaterali possono erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito ai lavoratori che raggiungano i requisiti per “Quota 100” entro il 31 dicembre 2021.

Per usufruire di tale agevolazione, il datore di lavoro dovrà stipulare un accordo di secondo livello con le organizzazioni sindacali più rappresentative (art. 51 del D. Lgs. 81/2015) dove si assume l’impegno a mantenere inalterati i livelli occupazionali stabilendo il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedano a tale prestazione.

Gli accordi di cui sopra andranno depositati con le consuete modalità entro 30 giorni dalla stipula.

E’ prevista l’erogazione di tale assegno anche per coloro che raggiungeranno, nei successivi 5 anni, i requisiti al pensionamento sia di vecchiaia che anticipata.

Dopo aver analizzato gli strumenti di uscita anticipata dal mondo del lavoro, di seguito si ricapitolano i principali sgravi contributi, a favore dei giovani, per agevolare il ricambio generazionale.

 

 

Incentivo occupazione giovani – NEET

 

 

2019

 

Giovani tra i 16 e i 29 anni e 364 giorni

 

Esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di

8.060 €

 

 

12 mesi

 

Giovani under 30

 

 

Strutturale

 

Giovani sino a 29 anni e 364 giorni mai occupati a tempo indeterminato

 

 

 

Esonero del 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di

3.000 € annui

 

 

36 mesi

 

Giovani under 35

 

 

2019 e 2020

 

Giovani sino a 34 anni e 364 giorni mai occupati a tempo indeterminato

 

 

Esonero del 50% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di

3.000 € annui

 

 

 

36 mesi

 

Incentivo occupazione Sud under 35

 

 

2019 e 2020

 

Giovani di età compresa tra 16 e 34 anni e 364 giorni, assunti in una delle seguenti Regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna

 

Esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino a 8.060 €

 

 

12 mesi

 

 

Incentivo occupazione Sud over 35

 

 

 

 

2019 e 2020

 

Soggetti over 35 anni, privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi e assunti in una delle seguenti Regioni: Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna

 

Esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro fino a 8.060 €

 

 

 

 

12 mesi

 

 

Giovani “eccellenze”

Laureati

 

 

 

2019

 

Giovani fino a 29 anni e 364 giorni con laurea magistrale, votazione 110 e lode e media ponderata di almeno 108/110

Il titolo deve essere stato conseguito entro la durata legale del corso di studi, tra il 01/01/18 e il 30/06/19

 

 

Esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di

8.000 €

 

 

 

12 mesi

 

 

Giovani “eccellenze”

Dottori di ricerca

 

 

 

2019

 

Giovani fino a 33 anni e 364 giorni

Il titolo deve essere stato conseguito entro la durata legale del corso di studi, tra il 01/01/18 e il 30/06/19

 

 

Esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di

8.000 €

 

 

 

12 mesi

 

 

Alternanza scuola-lavoro

 

 

2019

 

Giovani under 29 e 364 giorni, ex studenti o apprendisti, entro 6 mesi dal titolo (qualifica professionale, diploma, compreso il diploma professionale, laurea, diploma Its, master, dottorato)

 

 

Esonero del 100% della contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro, nel limite massimo di 3.000 € annui

 

 

 

 

36 mesi

 

 

 

 

 

Apprendistato per la qualifica o diploma

 

2019 e 2020

 

Giovani dai 15 ai 25 anni inseriti in un percorso di istruzione secondaria superiore

 

Contribuzione agevolata: 5%;

– No Ticket licenziamento;

– No contributo Naspi (1,31%);

– No versamento della quota 0,30%.

 

 

Fino al termine periodo formativo