Legge di Bilancio 2019 novità in tema di lavoro
Sono oggetto di questo articolo le principali misure in materia di lavoro contenute nella Legge di Bilancio 2019 (Legge 30 dicembre 2018, n.145), in vigore dall’1 gennaio 2019.
In particolare:
Al comma 247 sono previste misure per favorire le assunzioni a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, di soggetti con meno di 35 anni nonché per quelli di età superiore privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. C.d. “Incentivo Occupazione Mezzogiorno” il datore di lavoro ha diritto ad un esonero contributivo, per 36 mesi, del 100% dei contributi INPS a suo carico entro il limite massimo di €8.060 annui. Per il 2018 l’incentivo era stato disciplinato dal decreto direttoriale dell’ANPAL n. 2 del 2 gennaio 2018, poi corretto dal decreto direttoriale n. 81 del 5 marzo 2018 e dalla circolare INPS n. 49 del 19 marzo 2018. E’ previsto uno stanziamento pari a 500 milioni sia per il 2019 che per il 2020. E’ necessario attendere le istruzioni attuative aggiornate per la proroga dell’ incentivo al 2019.
I commi 251 e 252 hanno previsto la proroga mobilità in deroga
È prevista la concessione nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo che va dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto all’ indennità di disoccupazione NASpI. A tali soggetti, dal 1° gennaio 2019, sono applicate specifiche misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale da comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e all’ANPAL. Per l’attuazione della misura occorrerà l’adozione di uno specifico decreto interministeriale.
Il comma 445 prevede le misure messe in atto per contrastare il lavoro irregolare attraverso anche l’aumento delle sanzioni.
E’ previsto un aumento delle sanzioni del 20% in caso di:
· Lavoratori occupati senza preventiva comunicazione al Centro per l’ Impiego
· Violazione della disciplina relativa alla somministrazione, appalto e distacco
· Violazione della durata massima dell’ orario di lavoro, riposo giornaliero e settimanale
E’ previsto inoltre un aumento del 10% delle sanzioni in caso di violazione delle disposizioni sulla sicurezza e igiene del lavoro di cui al D. Lgs 81/2008. Nel caso in cui il datore di lavoro incorra nel triennio precedente in sanzioni amministrative o penali per gli stessi illeciti le maggiorazioni descritte sono raddoppiate.
Il comma 486 prevede per i datori di lavoro che stipulino accordi aziendali per l’ esecuzione dell’ attività lavorativa in modalità agile(c.d. smart working)sono tenuti a concedere priorità di accesso alle lavoratrici che ne fanno richiesta nei tre anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità.
Il comma 533 prevede incentivi per l’ assunzione di disabili.
La Legge n. 68/99 come modifica del decreto legislativo n. 151/15, prevede incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori disabili. I principali incentivi in vigore sono:
· 70% della retribuzione mensile lorda per 36 mesi. Per l’ assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79% o con minorazioni ricomprese tra la 1^ e la 3^ catergoria
· 35% della retribuzione mensile lorda per 36 mesi. Per l’assunzione di disabili con riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 67% e il 79% o con minorazioni ricomprese tra la 4^ e la 6^ categoria
Il comma 706 prevede il c.d. “Bonus giovani eccellenze”.
Ai datori di lavoro che assumono nell’ anno 2019 con contratto di lavoro a tempo indeterminato giovani con i requisiti di eccellenza di seguito elencati, è riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi dovuti all’ INPS a loro carico, per un periodo massimo di 12 mesi nel limite massimo di €8.000. L’ esonero è cumulabile con altri incentivi all’ assunzione di natura economica o contributiva. E’ concesso nel rispetto del principio “De Minimis” previsto dall’ Unione Europea. Tra i requisiti è previsto il possesso del titolo di Laurea Magistrale ottenuta tra il 1° gennaio 2018 ed il 30 giugno 2019 con votazione di 110 e lode nel corso legale di studi e prima del 30° anno di età; in alternativa è previsto il possesso del titolo di dottorato di ricerca ottenuto tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima di aver compiuto il 34° anno di età. L’ esonero spetta in proporzione se l’ assunzione avviene part-time o in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto precedentemente stipulato a tempo determinato.
I commi 1121 a 1126 prevedono una revisione delle tariffe INAIL
Tale revisione dovrebbe consentire un risparmio dei premi dovuti per l’assicurazione. Viene abolito il premio supplementare dovuto per gli operai esposti al rischio di silicosi e asbestosi e la misura massima del tasso INAIL per le lavorazioni più pericolose viene ridotta al 110‰.