Rottamazione cartelle Equitalia: cosa fare?

L’art. 6 del D.Lgs. 193/2016, al comma 1, introduce la cosiddetta rottamazione cartelle di Equitalia.

Il vantaggio della rottamazione cartelle consiste nella esclusione dal totale dell’importo debitorio di sanzioni ed interessi di mora di cui all’art. 30, comma 1 del d.P.R. 602/73, e delle sanzioni aggiuntive di cui all’art 27, comma 1 del D.Lgs. 46/99. Nello specifico è opportuno distinguere, per comprendere quali siano gli elementi che compongono il totale dovuto agli agenti incaricati della riscossione, il caso in cui le somme iscritte a ruolo siano versate entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento dal caso in cui tale termine venga superato.

Se le somme a titolo di debito sono versate entro i 60 giorni dal ricevimento della cartella, il totale sarà composto da:

-maggiori imposte o contributi previdenziali e assistenziali;

-interessi di ritardata iscrizione a ruolo;

-sanzioni da omesso versamento;

-gli oneri di riscossione;

-le spese di notifica pari a 5,88€.

Se invece le somme a titolo di debito so versate oltre i 60 giorni, al totale da versare si aggiungono:

-Gli interessi di mora pari al 4,13%, da calcolare solo su imposte o contributi dovuti, per ogni giorno di ritardo fino alla data di avvenuto pagamento;

-gli oneri della riscossione in misura piena;

-spese eventualmente maturate nell’avvio di procedure esecutive.

L’art. 6 del D.L.gs. 193/2016 consente, attraverso la rottamazione cartelle, l’esclusione dal totale del debito di:

-sanzioni per omesso versamento;

-interessi di mora.

L’accesso alla definizione agevolata di debiti di natura previdenziale consente il rilascio del DURC positivo da parte degli enti competenti.

Al comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. in questione ritroviamo la descrizione delle modalità di accesso alla rottamazione cartelle. Entro il 31 Marzo 2017 il contribuente che intende accedere alla procedura deve inviare presso l’agente di riscossione un’apposita dichiarazione compilando il modulo “DA1” reso noto sul sito web di Equitalia. Il numero di rate massimo consentito è 5, inoltre il contribuente deve espressamente rinunciare a giudizi che eventualmente pendono sui carichi oggetto della rottamazione cartelle.

Sarà l’agente di riscossione entro il 31 Maggio 2017 a comunicare il nuovo importo dovuto e le scadenze di versamento. Il pagamento del debito può avvenire in unica rata, o come detto in un massimo di 5 rate sulle quali saranno applicati interessi pari al 4,5% annuo (d.P.R. 602/73). Le prime tre rate sono dovute entro Novembre 2017 mentre le ultime due entro Settembre 2018.

In caso di mancato o tardivo pagamento riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi iscritti a ruolo, termini che vengono sospesi al momento della presentazione della domanda, ed a questo punto gli importi non potranno essere dilazionati.

Il comma 13-bis consente al contribuente di accedere alla definizione agevolata anche solo di singoli carichi presenti all’interno di una medesima cartella di pagamento. L’accesso alla definizione agevolata è inoltre consentito ai contribuenti che hanno già attivato dilazioni di pagamento, a condizione che risultino versate tutte le rate con scadenza compresa fra l’1 Gennaio 2016 e il 31 Dicembre 2016. E’ da notare che le somme, comprensive di sanzioni di omesso versamento e di interessi di mora, già pagate per effetto della pregressa rateazione non sono rimborsabili, la presentazione della domanda consente di sospendere solo obblighi di pagamento derivanti da dilazioni in essere con scadenza della prima rata successiva al 31 Dicembre 2016. Inoltre, in deroga a quanto prevede il decreto, esiste la possibilità di presentare la domanda di accesso alla definizione agevolata anche nei casi in cui siano trascorsi meno di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Infatti secondo quanto disposto dal comma 4-bis potranno essere rateizzati anche i carichi non inseriti in precedenti rateazioni, a condizione che queste siano ancora in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in oggetto.

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