Il progetto nel rapporto di collaborazione
Con la decisione n. 9471 del 10 maggio scorso, il giudice della Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui la mancanza di progetto nel rapporto di collaborazione non è sollevabile se prima si è contestata la subordinazione.
Nel caso in specie, il collaboratore aveva chiesto inizialmente al giudice il riconoscimento della subordinazione e successivamente ha cambiato strategia affermando che non esiste il progetto su cui si dovrebbe basare il rapporto di collaborazione (cd. mutatio libelli).
Il giudice ha quindi ritenuto che il ricorrente non può introdurre nuovi temi durante il procedimento ed il giudice compie violazione del principio di corrispondenza del chiesto e pronunciato se conclude per il riconoscimento della subordinazione.
La decisione si basa sui principi definiti dalla riforma Biagi che, al fine di evitare l’utilizzo improprio del rapporto di collaborazione, all’art. 61 affermava con fermezza la presenza di un progetto alla base del rapporto stesso. Nel regime delle co.co.pro. erano stati affermati una serie di limiti alle parti, tra cui la sussistenza del progetto, e il divieto assoluto di contrarre alcun rapporto di collaborazione privo di tale condizione.
Al comma successivo veniva poi affermato che nell’ipotesi in cui veniva stipulata un rapporto di collaborazione senza l’individuazione di uno specifico progetto, si doveva parlare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Partendo da questa differenziazione, ne derivano due differenti oneri probatori a carico del lavoratore che nel primo caso è tenuto a provare il fatto costitutivo della continuità e coordinazione, nel secondo a fornire l’esistenza di un rapporto di tipo subordinato.
Basandosi sulla diversità delle azioni giudiziali contemplate poi dall’art. 69 del D. Lgs. 276, non può il giudice procedere con la conversione senza violare il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, né viceversa può la parte che abbia adito il giudice assumendo il carattere della subordinazione, dedurre poi l’inesistenza o la mancanza di specificità del progetto.
Per tutti i motivi di cui sopra, si ritiene quindi che l’introduzione di nuovi temi di indagine e di decisione altera l’oggetto sostanziale ed i termini della controversia.