NUOVA DISCIPLINA DEI CONTROLLI A DISTANZA
Il Decreto Legislativo sulle “disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità”, approvato il 4 settembre scorso in Cdm, ha riscritto l’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge n. 300/1970) relativo controlli a distanza.
Il vecchio art. 4 prevedeva che l’installazione di impianti e apparecchiature di controllo, che potevano consentire di controllare a distanza l’attività dei lavoratori, fosse possibile qualora:
- giustificata da esigenze di natura organizzativa e produttiva ovvero dalla sicurezza del lavoro;
- previo accordo con le rappresentanze sindacali o autorizzazione del Ministero del Lavoro.
Con le modifiche introdotte dal suddetto Decreto è stata semplificata la procedura: non sarà più necessaria l’autorizzazione sindacale o amministrativa ma il datore di lavoro dovrà, comunque, rispettare il Codice della privacy (D.lgs. n. 196/2003) e informare preventivamente i lavoratori mediante un apposito regolamento aziendale in cui dovranno essere definiti i limiti di utilizzo degli strumenti di lavoro dati in uso al dipendente quali, ad esempio, telefonini, tablet, pc, ecc.
La nuova norma rimette al datore di lavoro la decisione di intendere o meno, sulla base delle tecnologie in uso, uno strumento “necessario” per controllare il personale dipendente. Non viene quindi definita una categoria generica di strumenti utilizzabili a tal fine ma il legislatore ha voluto riconoscere ai datori di lavoro ampia libertà nel determinarla in modo autonomo.
Altro aspetto importante da sottolineare è che le informazioni raccolte dal datore di lavoro “sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro” e quindi, potenzialmente, anche a fini disciplinari.